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I reati che concorrono alla responsabilità amministrativa
L’art. 2 del DLgs 231/01 stabilisce che l’ente non può essere ritenuto responsabile in relazione a un reato per il quale non è espressamente prevista la sua responsabilità.
Il catalogo dei reati ove commessi, da cui può derivare la responsabilità dell’ente comprende varie categorie di illecito, qui di seguito sono riportate le macro-categorie di illeciti penali richiamate dal Decreto.
– Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
– Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409, di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99):
– Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto, Legge 23 luglio 2009 n. 99);
– Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente integrato dalla legge n.190 del 6 novembre 2012 e da ultimo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69);
– Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7);
– Delitti contro la vita e l’incolumità individuale (art. 25-quater-1 del Decreto, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7);
– Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199);
– Abusi di mercato o “Reati di Market Abuse” (art. 25-sexies del Decreto, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005 n.62);
– Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n.123 e successivamente modificato dall’art.300 del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81);
– Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, successivamente integrato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186);
– Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
– Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla Legge n.48 del 18 marzo 2008);
– Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”);
– Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”);
– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
– Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n.121 del 7 luglio 2011, recante l’Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, successivamente modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68);
– Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109);
– Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto, introdotto dalla Legge 167 del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”).
– La responsabilità amministrativa dell’ente è esteso anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.
– La struttura del tentativo, (ex – art. 56 del cod. pen.) è articolata sul compimento di atti idonei (ossia diretti in modo non equivoco) a commettere un delitto e sul mancato compimento (perfezionamento) dell’azione o sulla mancata verificazione (produzione) dell’evento.